Sinistri stradali · Veicolo pirata

Risarcimento per veicolo pirata o non assicurato

Se chi ti ha investito è fuggito senza fermarsi o circolava senza assicurazione, non resti privo di tutela: interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (artt. 283-287 d.lgs. 209/2005). Valutiamo gratuitamente la tua pratica e ti seguiamo dalla denuncia al pagamento.

Cos'è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è costituito presso la CONSAP e risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti all'obbligo assicurativo quando il normale meccanismo della RCA non può funzionare: tra i casi principali, il sinistro causato da un veicolo non identificato (il cosiddetto "pirata della strada") e quello causato da un veicolo non coperto da assicurazione (art. 283, comma 1, lett. a e b, d.lgs. 209/2005).

La liquidazione non avviene direttamente da parte del Fondo, ma tramite un'impresa di assicurazione designata su base territoriale, che gestisce la pratica per conto del Fondo stesso.

Cosa copre (e cosa no)

Le stesse tutele valgono per il pedone investito da un veicolo pirata e per il ciclista: la persona danneggiata non deve essere per forza a bordo di un altro veicolo.

Cosa fare subito dopo il sinistro

La procedura di richiesta

La richiesta di risarcimento va inviata a mezzo raccomandata all'impresa designata per il territorio, con copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. L'eventuale azione giudiziale può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla richiesta (art. 287 d.lgs. 209/2005) e va esercitata nei confronti dell'impresa designata.

Se dopo la richiesta il responsabile viene identificato e risulta assicurato, la domanda non va rinnovata: la legge prevede espressamente che la richiesta già presentata conservi i suoi effetti (art. 287, comma 2). La pratica segue poi il percorso di un normale sinistro, come un tamponamento con controparte nota.

Tempi e prescrizione

Il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dalla data del sinistro (art. 2947, comma 2, c.c.). Quando il fatto costituisce reato — nei casi di fuga dopo un investimento con lesioni accade di frequente — può applicarsi il termine più lungo previsto per il reato (art. 2947, comma 3, c.c.).

I tempi di definizione dipendono dalla completezza della documentazione e dalla complessità dell'accertamento: non è possibile garantirli in anticipo, ma una pratica istruita bene fin dall'inizio riduce contestazioni e richieste integrative. Il quadro generale su responsabilità e voci di danno è nella pagina dedicata ai sinistri stradali; se il sinistro è avvenuto a Roma, vedi anche l'assistenza dell'avvocato per incidente stradale a Roma. Se vuoi sapere se il tuo caso rientra nella tutela del Fondo, raccontacelo qui: la prima valutazione è gratuita e senza impegno.

Errori frequenti da evitare

Domande frequenti — Veicolo pirata

Chi mi risarcisce se il veicolo è fuggito e non è stato identificato? +
Interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la CONSAP (art. 283, comma 1, lett. a, d.lgs. 209/2005). La liquidazione non avviene direttamente dal Fondo ma tramite un'impresa di assicurazione appositamente designata su base territoriale, alla quale va indirizzata la richiesta.
Il Fondo copre anche i danni al mio veicolo? +
Dipende. Se il veicolo responsabile non è stato identificato, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona; i danni alle cose sono risarciti soltanto in caso di danni gravi alla persona e per la parte che eccede 500 euro (art. 283, comma 2, d.lgs. 209/2005). Se invece il veicolo è identificato ma privo di assicurazione, il Fondo risarcisce sia i danni alla persona sia i danni alle cose.
La denuncia alle Forze dell'Ordine è indispensabile? +
Sì, ed è bene sporgerla subito. Chi chiede il risarcimento al Fondo deve dimostrare che il sinistro è stato causato da un veicolo rimasto non identificato nonostante la normale diligenza: la denuncia tempestiva, insieme a testimoni, eventuali telecamere e referto del pronto soccorso, è l'elemento centrale di questa prova.
Come si presenta la richiesta di risarcimento? +
Con richiesta a mezzo raccomandata all'impresa designata per il territorio, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. L'eventuale azione giudiziale può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla richiesta (art. 287 d.lgs. 209/2005). Se il responsabile è identificato ma non assicurato, in giudizio va convenuto anche lui.
Quanto tempo ho per attivarmi? +
Il diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale si prescrive in 2 anni dal sinistro (art. 2947, comma 2, c.c.). Se il fatto costituisce reato — come spesso accade nei casi di fuga dopo un investimento — può applicarsi il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato. In ogni caso conviene muoversi subito, quando le prove sono ancora reperibili.
Quanto costa rivolgersi a voi? +
La valutazione preliminare è gratuita e senza impegno. In caso di mandato, il compenso è concordato per iscritto prima di iniziare ed è parametrato al valore della pratica (art. 13 L. 247/2012); le spese vive di legge ti vengono comunicate in anticipo.
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