Risarcimento per veicolo pirata o non assicurato
Se chi ti ha investito è fuggito senza fermarsi o circolava senza assicurazione, non resti privo di tutela: interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (artt. 283-287 d.lgs. 209/2005). Valutiamo gratuitamente la tua pratica e ti seguiamo dalla denuncia al pagamento.
Cos'è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è costituito presso la CONSAP e risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti all'obbligo assicurativo quando il normale meccanismo della RCA non può funzionare: tra i casi principali, il sinistro causato da un veicolo non identificato (il cosiddetto "pirata della strada") e quello causato da un veicolo non coperto da assicurazione (art. 283, comma 1, lett. a e b, d.lgs. 209/2005).
La liquidazione non avviene direttamente da parte del Fondo, ma tramite un'impresa di assicurazione designata su base territoriale, che gestisce la pratica per conto del Fondo stesso.
Cosa copre (e cosa no)
- Veicolo pirata non identificato — il risarcimento è dovuto per i danni alla persona. I danni alle cose sono risarciti solo in caso di danni gravi alla persona, e limitatamente alla parte che eccede l'importo di 500 euro (art. 283, comma 2, d.lgs. 209/2005).
- Veicolo identificato ma non assicurato — il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose; in caso di causa, va convenuto in giudizio anche il responsabile (art. 287, comma 4).
- Limiti di importo — il Fondo risarcisce nei limiti dei massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria (art. 128 d.lgs. 209/2005), non nei limiti dell'eventuale massimale più alto di una polizza.
Le stesse tutele valgono per il pedone investito da un veicolo pirata e per il ciclista: la persona danneggiata non deve essere per forza a bordo di un altro veicolo.
Cosa fare subito dopo il sinistro
- Denuncia immediata alle Forze dell'Ordine. È il passaggio più importante: chi chiede il risarcimento deve dimostrare che il veicolo è rimasto non identificato nonostante la normale diligenza, e una denuncia tempestiva è la base di questa prova.
- Pronto soccorso il giorno stesso. Il referto vicino all'evento documenta le lesioni e la dinamica riferita.
- Testimoni. Raccogli subito nomi e recapiti di chi ha visto la scena o è intervenuto.
- Ogni traccia del veicolo. Targa anche parziale, modello, colore, direzione di fuga, eventuali frammenti sul posto.
- Telecamere e dashcam. Segnala nella denuncia la presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati nella zona: le registrazioni vengono spesso sovrascritte in pochi giorni.
La procedura di richiesta
La richiesta di risarcimento va inviata a mezzo raccomandata all'impresa designata per il territorio, con copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. L'eventuale azione giudiziale può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla richiesta (art. 287 d.lgs. 209/2005) e va esercitata nei confronti dell'impresa designata.
Se dopo la richiesta il responsabile viene identificato e risulta assicurato, la domanda non va rinnovata: la legge prevede espressamente che la richiesta già presentata conservi i suoi effetti (art. 287, comma 2). La pratica segue poi il percorso di un normale sinistro, come un tamponamento con controparte nota.
Tempi e prescrizione
Il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dalla data del sinistro (art. 2947, comma 2, c.c.). Quando il fatto costituisce reato — nei casi di fuga dopo un investimento con lesioni accade di frequente — può applicarsi il termine più lungo previsto per il reato (art. 2947, comma 3, c.c.).
I tempi di definizione dipendono dalla completezza della documentazione e dalla complessità dell'accertamento: non è possibile garantirli in anticipo, ma una pratica istruita bene fin dall'inizio riduce contestazioni e richieste integrative. Il quadro generale su responsabilità e voci di danno è nella pagina dedicata ai sinistri stradali; se il sinistro è avvenuto a Roma, vedi anche l'assistenza dell'avvocato per incidente stradale a Roma. Se vuoi sapere se il tuo caso rientra nella tutela del Fondo, raccontacelo qui: la prima valutazione è gratuita e senza impegno.
Errori frequenti da evitare
- Non sporgere denuncia subito. Una denuncia tardiva indebolisce la prova che il veicolo era davvero non identificabile e rende più difficile recuperare telecamere e testimoni.
- Non andare in pronto soccorso. Per il veicolo non identificato il Fondo risarcisce anzitutto i danni alla persona: senza referto, la pratica nasce senza il suo elemento centrale.
- Inviare la richiesta al destinatario sbagliato. La richiesta va all'impresa designata con copia alla CONSAP: un invio errato allunga i tempi e può far decorrere inutilmente i termini.