Tabelle di risarcimento del danno fisico: i valori di legge 2026
Il valore del punto di invalidità e del giorno di inabilità non li decide l'assicurazione: sono fissati per legge e aggiornati ogni anno con decreto ministeriale. Qui trovi gli importi in vigore, da dove vengono e cosa determina davvero la differenza tra un caso e l'altro.
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In sintesi
In Italia il risarcimento del danno fisico da sinistro stradale segue due sistemi distinti, a seconda della gravità accertata. Le lesioni di lieve entità, da 1 a 9 punti di invalidità, seguono l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni: il valore del primo punto è di 988,45 euro e l'inabilità temporanea assoluta di 57,64 euro al giorno, importi aggiornati dal decreto ministeriale del 20 luglio 2026. Le lesioni di non lieve entità, da 10 a 100 punti, seguono l'art. 138 e la Tabella Unica Nazionale adottata con il DPR 12/2025, valida per tutto il territorio nazionale.
La tabella stabilisce quanto vale un punto. Quanti punti valga la tua lesione lo stabilisce l'accertamento medico-legale — ed è lì, non sull'importo del punto, che si gioca quasi sempre la differenza con l'offerta dell'assicurazione.
Lesioni di lieve entità (1–9 punti): i valori 2026
Sono le cosiddette micropermanenti, la categoria in cui rientra la maggior parte dei sinistri: colpo di frusta, contusioni, distorsioni. L'art. 139, comma 1, prevede un importo che cresce più che proporzionalmente rispetto ai punti, applicando a ciascun punto il coefficiente moltiplicatore indicato dal comma 6.
| Punti di invalidità | Coefficiente (art. 139 c. 6) | Valore base |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 988,45 € |
| 2 | 1,1 | 2.174,59 € |
| 3 | 1,2 | 3.558,42 € |
| 4 | 1,3 | 5.139,94 € |
| 5 | 1,5 | 7.413,38 € |
| 6 | 1,7 | 10.082,19 € |
| 7 | 1,9 | 13.146,39 € |
| 8 | 2,1 | 16.605,96 € |
| 9 | 2,3 | 20.460,92 € |
Sul valore base incidono poi due correttivi previsti dalla stessa norma:
- Riduzione per età — l'importo si riduce dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno.
- Personalizzazione fino al 20% — il giudice può aumentare l'importo, con apprezzamento motivato, quando la menomazione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati, oppure ha causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità (art. 139, comma 3).
I valori in tabella sono il risultato dell'applicazione dei coefficienti di legge al valore del primo punto vigente, prima della riduzione per età e dell'eventuale personalizzazione. Non costituiscono una stima del singolo caso.
Inabilità temporanea: quanto vale un giorno
È la voce che copre il periodo di guarigione, indipendentemente dai postumi. L'art. 139, comma 1, lettera b), fissa l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta; quando l'inabilità è parziale, l'importo si riduce in proporzione alla percentuale riconosciuta per ciascun giorno.
| Grado di inabilità | Importo per giorno |
|---|---|
| 100% | 57,64 € |
| 75% | 43,23 € |
| 50% | 28,82 € |
| 25% | 14,41 € |
Attenzione a una confusione molto diffusa: i giorni di prognosi scritti sul referto non sono i giorni di inabilità temporanea. La prognosi è una previsione iniziale; l'inabilità temporanea è il periodo effettivo di ridotta capacità, accertato a posteriori, e può risultare più lungo o più breve. Sul colpo di frusta questa differenza pesa spesso più dei punti.
Lesioni di non lieve entità (10–100 punti): la Tabella Unica Nazionale
Per le lesioni oltre i nove punti il riferimento non è più l'art. 139 ma l'art. 138, attuato con il DPR 13 gennaio 2025 n. 12, che ha introdotto una tabella unica valida su tutto il territorio della Repubblica — per i sinistri stradali e per la responsabilità sanitaria.
Il sistema funziona diversamente da quello delle micropermanenti:
- Punto variabile — il valore economico del punto cresce con la percentuale di invalidità e decresce con l'età, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT.
- Danno morale incorporato — la tabella prevede una versione del valore del punto già incrementata per la componente di sofferenza, nei valori minimo, medio e massimo. Per il danno biologico temporaneo l'incremento per danno morale è compreso tra il 30% e il 60% (art. 3 DPR 12/2025).
- Personalizzazione fino al 30% — più ampia di quella prevista per le lesioni lievi (art. 138, comma 3).
È un cambiamento recente e non ancora recepito ovunque: molte pagine in rete ragionano ancora come se il riferimento per le macrolesioni fossero le tabelle elaborate dai singoli tribunali.
Perché l'offerta dell'assicurazione è quasi sempre più bassa
Se il valore del punto è fissato per legge, la discussione non può che spostarsi altrove — ed è esattamente quello che accade. I tre punti su cui si decide davvero l'importo sono:
- I punti di invalidità riconosciuti — la differenza tra 2 e 5 punti, a parità di legge, cambia l'importo di alcune migliaia di euro.
- I giorni di inabilità temporanea e il loro grado.
- L'accertamento della lesione stessa. Per le lesioni di lieve entità l'art. 139, comma 2, esclude il danno biologico permanente quando la lesione non è suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo per lesioni come le cicatrici. È la norma su cui si fondano la maggior parte dei dinieghi.
Per questo la documentazione medica — referto vicino al sinistro, accertamenti specialistici, continuità delle visite — pesa più di qualunque tabella.
Questa pagina riporta valori normativi in vigore e non costituisce una previsione sull'esito di un caso concreto. La quantificazione dipende dall'accertamento medico-legale e dalle circostanze specifiche.